(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 28 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016; Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016; Considerato che: 1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui e' stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novita' di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonche' delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicita' della disciplina; 2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali che saranno definiti con legge regionale; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilita' dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni; 3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilita' di esercitare anche al pubblico le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilita' di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto; 4. Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flssibilita' agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei «campingvillage», nonche', al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i «condhotel» e i «marina resort», disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventu' e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalita' collettiva; 6. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalita' da par te delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un'espressa regolamentazione per i «bed & breakfast»; 7. Al fine di regolamentare l'ospitalita' offerta dagli alloggi locati per finalita' esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attivita' svolta e alla forma di gestione, nonche' la possibilita' di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica; 8. Al fine di garantire la parita' di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali; 9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di guida turistica all'intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attivita' nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 7 aprile 2015, viene estesa la validita' dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo. 2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarieta', interviene in particolare per: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio; b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti; d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralita' di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le universita'; e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione; f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore; g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati; h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori; i) promuovere l'accessibilita' alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano; j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale; k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale; l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.