(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 57 del 28 dicembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1,  lettere  l),  m),  n),  o)  e  z),  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79  (Codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
norma dell'art. 14 della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 15 novembre 2016; 
  Visto il  parere  istituzionale  favorevole  espresso  dalla  Prima
Commissione nella seduta del 16 novembre 2016; 
  Considerato che: 
    1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui e' stata
oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42  (Testo  unico  delle
leggi regionali in  materia  di  turismo),  e'  sorta  l'esigenza  di
approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine  di
introdurre le molteplici novita' di carattere normativo ed  economico
intervenute  negli  ultimi  anni   nella   disciplina   del   sistema
organizzativo  del  turismo,  delle  strutture  turistiche  ricettive
nonche' delle imprese e professioni turistiche,  sia  allo  scopo  di
realizzare una maggiore organicita' della disciplina; 
    2. Al fine di definire compiutamente  il  sistema  di  governance
della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di
accoglienza e informazione turistica a carattere sovra  comunale,  si
prevede che tali  funzioni  siano  esercitate  dai  comuni  in  forma
associata, all'interno di ambiti territoriali  che  saranno  definiti
con legge regionale; oltre a tale modello, viene  prevista  anche  la
possibilita' dell'associazione dei comuni per tipologia  di  prodotto
omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni; 
    3. Al fine  di  ampliare  la  gamma  dei  servizi  offerti  dagli
alberghi viene prevista sia la possibilita' di  esercitare  anche  al
pubblico le attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande,  di
vendita al dettaglio e di  centro  benessere,  nell'osservanza  delle
rispettive normative di  settore,  sia  la  possibilita'  di  vendere
direttamente  al  cliente  un  servizio  turistico   non   accessorio
all'alloggio e al trasporto; 
    4. Al fine di fornire una  risposta  alle  mutevoli  esigenze  di
mercato e consentire maggiore flssibilita' agli operatori del settore
viene introdotta la tipologia dei «campingvillage», nonche', al  fine
di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite
due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i «condhotel»
e i «marina resort», disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e
32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164; 
    5. Al fine di ampliare il novero dei  soggetti  legittimati  alla
gestione di case per ferie, rifugi escursionistici,  ostelli  per  la
gioventu' e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina  in  materia
di   strutture   ricettive   extra-alberghiere   per    l'ospitalita'
collettiva; 
    6. Al fine di qualificare l'offerta  di  ospitalita'  da  par  te
delle strutture ricettive extra-alberghiere  con  le  caratteristiche
della civile abitazione, viene prevista un'espressa  regolamentazione
per i «bed & breakfast»; 
    7. Al fine di regolamentare l'ospitalita' offerta  dagli  alloggi
locati  per  finalita'  esclusivamente  turistiche,  attualmente  non
soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n.  42
(Testo unico delle leggi regionali  in  materia  di  turismo),  viene
previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto
di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di  comunicazione  al  comune
delle informazioni relative all'attivita'  svolta  e  alla  forma  di
gestione,  nonche'  la  possibilita'  di  esercizio  delle  locazioni
turistiche, sia in forma  imprenditoriale  sia  non  imprenditoriale,
anche mediante  gestione  indiretta  tramite  agenzie  immobiliari  e
societa' di gestione immobiliare turistica; 
    8. Al fine di garantire la parita' di trattamento tra le  agenzie
di viaggio e turismo che operano con  strumenti  di  comunicazione  a
distanza e quelle operanti in  locali  aperti  al  pubblico,  vengono
espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e  turismo  on-line,
che  vengono  assoggettate  alla  medesima  disciplina,  per   quanto
compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali; 
    9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3,  comma
1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni  per  l'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea  -  legge  europea  2013),  che  ha   esteso   l'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' di guida turistica all'intero territorio
nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel decreto del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 11  dicembre  2015
(Individuazione  dei  requisiti  necessari  per  l'abilitazione  allo
svolgimento della professione di guida turistica  e  procedimento  di
rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato  i  requisiti  e  il
procedimento  per  il  rilascio  della  specifica  abilitazione   per
l'esercizio dell'attivita' nei siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 7 aprile 2015,  viene  estesa
la validita'  dell'abilitazione  all'intero  territorio  nazionale  e
richiamata la specifica abilitazione per i  suddetti  siti.  Inoltre,
riguardo alle norme che  regolano  l'acquisizione  dell'abilitazione,
viene  confermata  la  disciplina  previgente,   nelle   more   della
definizione, a livello statale, del profilo  professionale  di  guida
turistica nazionale e i relativi percorsi formativi; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo  del
turismo della Regione Toscana, le strutture turistico  ricettive,  le
imprese e le professioni del turismo. 
  2. La  Regione,  nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarieta',
interviene in particolare per: 
    a) riconoscere il ruolo strategico del turismo  per  lo  sviluppo
economico  sostenibile,  la  promozione  e  la   valorizzazione   del
territorio; 
    b)  definire  gli   strumenti   della   politica   del   turismo,
individuando gli obiettivi per la valorizzazione e  per  lo  sviluppo
del sistema turistico toscano,  anche  in  sinergia  con  il  sistema
agrituristico di cui alla legge  regionale  23  giugno  2003,  n.  30
(Disciplina  delle  attivita'   agrituristiche   e   delle   fattorie
didattiche in Toscana); 
    c) promuovere e valorizzare, sul  mercato  locale,  nazionale  ed
estero, l'immagine  unitaria  del  sistema  turistico  toscano  e  di
ciascuna delle sue parti; 
    d) favorire  accordi  e  collaborazioni  con  una  pluralita'  di
soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di
commercio  industria,   artigianato   e   agricoltura   (CCIAA),   le
universita'; 
    e) definire e attuare  politiche  di  gestione  coordinata  delle
risorse  turistiche,  valorizzando  anche  il   patrimonio   storico,
monumentale,  naturalistico,  culturale,  rurale  e   termale   della
regione; 
    f)  favorire  il  miglioramento  e   l'ampliamento   dell'offerta
turistico-ricettiva, anche  attraverso  il  sostegno  all'innovazione
tecnologica e organizzativa del settore; 
    g)  sostenere  il  ruolo  delle  imprese  operanti  nel   settore
turistico che applicano la normativa  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro,  investono  sulla  sicurezza  e  rispettano   la   disciplina
contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al  fine
di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e  dei
servizi turistici, con particolare riguardo  alle  micro,  piccole  e
medie   imprese,   anche   mediante   l'individuazione   di   sistemi
incentivanti per la stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro  e  per
l'emersione  e  la  regolamentazione  dei  rapporti  di  lavoro   non
dichiarati; 
    h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema  di  offerta
turistica, anche attraverso azioni di informazione  e  qualificazione
professionale degli operatori; 
    i)  promuovere  l'accessibilita'  alle  strutture  e  ai  servizi
turistici  delle  persone  con  disabilita'  motorie,  sensoriali   e
intellettive,  al  fine  della  fruizione  del  patrimonio  turistico
toscano; 
    j) orientare le politiche finalizzate alla  realizzazione  di  un
turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale; 
    k) riconoscere,  promuovere  e  valorizzare  tutte  le  forme  di
turismo tematico o settoriale; 
    l) favorire la fruizione del patrimonio e dei  servizi  turistici
al fine della tutela del consumatore.